XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2129




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI
SULLO SPETTACOLO


Art. 1.

(Finalità).

        1. Lo Stato sostiene e promuove lo spettacolo in quanto espressione del pensiero artistico, della cultura e della identità nazionale e regionale, favorendone la diffusione in Italia e all'estero e stimolandone l'innovazione artistica ed imprenditoriale, con particolare attenzione all'educazione ed alla formazione.


Art. 2.

(Interventi di sostegno per lo spettacolo).

        1. Ferme restando le erogazioni previste dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono previsti i seguenti interventi di sostegno alle attività dello spettacolo:

            a) la costituzione di fondi di sostegno autonomi per le singole discipline;

            b) la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore delle attività dello spettacolo;

            c) l'introduzione del tax shelter;

            d) la detassazione degli utili reinvestiti;

            e) la riduzione delle aliquote IVA.

        2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Istituto per il credito allo spettacolo, ad azionariato misto pubblico-privato, finalizzato alla erogazione di crediti agevolati per l'industria dello spettacolo di interesse nazionale ed alla creazione di una carta di credito degli utenti dello spettacolo.


Art. 3.

(Partecipazione dello Stato alle attività
delle regioni).

        1. Lo Stato, mediante i fondi di sostegno di cui all'articolo 2, partecipa, in particolare, al finanziamento delle attività delle regioni finalizzate a:

            a) costruzione, adeguamento e restauro di strutture variamente dimensionate per la realizzazione di eventi di spettacolo, soprattutto nelle località che ne sono sprovviste ed in quelle a vocazione turistica;

            b) creazione di circuiti musicali, teatrali e di balletto, sia regionali che interregionali;

            c) realizzazione di avviamento professionale;

            d) attivazione di iniziative atte a facilitare ed incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli spettacoli che in essa hanno luogo;

            e) creazione di progetti finalizzati alla formazione dello spettatore.

        2. Le risorse dei fondi di sostegno da destinare alle attività delle singole regioni sono proporzionali alle somme previste per le stesse finalità nei bilanci regionali.
        3. I fondi di sostegno erogati dallo Stato, per il tramite del Ministero per i beni e le attività culturali, alle singole regioni, sono determinati previa stipulazione di appositi accordi di programma di durata, al massimo, triennale.


Art. 4.

(Consulta nazionale per lo spettacolo).

        1. E' istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta nazionale per lo spettacolo. A tale Consulta partecipano, oltre a due rappresentanti per ognuno degli Uffici di garanzia di cui all'articolo 5, i rappresentanti dei Ministeri coinvolti nel ciclo produttivo delle attività dello spettacolo, nonché i rappresentanti delle categorie, degli enti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individuati da apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Consulta è presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali che la convoca almeno una volta l'anno.
        2. All'atto di insediamento della Consulta è soppresso il comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.


Art. 5.

(Uffici di garanzia).

        1. Sono istituiti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, gli Uffici di garanzia rispettivamente per i seguenti settori: musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo, circhi equestri e spettacolo viaggiante, altre forme di spettacolo. Ciascun Ufficio è composto da sette membri, dei quali tre sono eletti dalla Camera dei deputati e tre sono eletti dal Senato della Repubblica, ed è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato.
        2. I sei membri elettivi decadono con la fine della legislatura. Essi possono essere rieletti una sola volta e non possono avere, nel periodo in cui sono in carica, rapporti di lavoro con gli enti che beneficiano di risorse alla cui ripartizione presiede l'Ufficio di garanzia del quale essi sono componenti.
        3. Ai componenti dell'Ufficio di garanzia è riconosciuta un'indennità di carica gravante sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da definire con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che predispone anche le strutture ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti degli Uffici.
        4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei componenti di tutti gli Uffici di garanzia elettivi ai sensi del comma 1, è emanato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il regolamento relativo al funzionamento degli Uffici.
        5. All'atto dell'insediamento degli Uffici di garanzia sono soppresse le commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.


Art. 6.

(Compiti degli Uffici di garanzia).

        1. Gli Uffici di garanzia:

            a) conferiscono o revocano il titolo per l'accesso al FUS;

            b) definiscono la ripartizione delle quote del FUS;

            c) definiscono le risorse da destinare alla partecipazione dello Stato alle attività delle singole regioni;

            d) deliberano l'assegnazione delle risorse provenienti dai fondi di sostegno per le singole attività dello spettacolo.


Capo II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI. DISPOSIZIONI DI
PRINCIPIO. SOGGETTI E ATTIVITA' MUSICALI


Art. 7.

(Disposizioni di principio).

        1. Lo Stato considera di assoluta rilevanza la tutela, il sostegno, la valorizzazione e la diffusione della musica nelle sue varie espressioni, per il valore culturale, educativo e di crescita sociale che essa riveste.
        2. Lo Stato concorre con gli organismi europei, le regioni e gli enti locali per assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività musicali sul territorio nazionale e promuove e sostiene la diffusione della musica a livello europeo ed internazionale.
        3. Lo Stato considera fondamentale l'insegnamento della musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale. A tale fine stabilisce che le relative discipline siano inserite, nel rispetto dell'autonomia scolastica, tra le materie di studio delle scuole materne, elementari e medie.
        4. Le scuole che inseriscono nei programmi di studio l'insegnamento della musica possono usufruire, oltre alle risorse già previste dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, di un contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 20, finalizzato all'acquisto di strumenti e materiale di didattica musicale.


Art. 8.

(Fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale; esse perseguono la diffusione dell'opera lirica, della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del patrimonio artistico di cui dispongono.
        2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o la conservazione della qualifica di fondazione lirico-sinfonica, nonché la definizione dell'entità dei contributi da destinare alle loro attività, sono effettuati dall'Ufficio di garanzia per la musica, secondo i criteri definiti all'articolo 15, sentiti obbligatoriamente la regione, la provincia, il comune di appartenenza e le associazioni della categoria. Il riconoscimento della qualifica ha valore triennale. Gli enti che non hanno ottenuto tale riconoscimento possono presentare annualmente nuova richiesta.


Art. 9.

(Teatri di tradizione ed istituzioni
concertistico-orchestrali).

        1. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), sono enti di prioritario interesse nazionale.
        2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o la conservazione della qualifica di teatro di tradizione o di ICO, nonché la definizione dell'entità dei contributi da destinare all'attività di detti enti sono effettuati dall' Ufficio di garanzia per la musica, secondo i criteri definiti agli articoli 16 e 17, sentiti obbligatoriamente la regione, la provincia, il comune di appartenenza e le associazioni della categoria. Il riconoscimento della qualifica ha valore triennale. Gli enti che non hanno ottenuto tale riconoscimento possono presentare annualmente nuova richiesta.


Art. 10.

(Attività delle associazioni musicali).

        1. Lo Stato riconosce e finanzia l'attività degli enti e organismi di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, operanti nel settore musicale, di teatro musicale e di balletto, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o internazionale.
        2. Il riconoscimento ed il finanziamento dell'attività di cui al comma 1 sono definiti dall'Ufficio di garanzia per la musica, secondo i criteri definiti all'articolo 18.


Art. 11.

(Musica leggera, musica popolare
e musica per le immagini).

        1. Lo Stato riconosce e tutela le attività collegate alla musica leggera, popolare, nonché alla musica per le immagini, realizzate su iniziativa di enti o organismi di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio artistico-culturale della nazione, nonché per il loro rilevante interesse sociale.
        2. Il riconoscimento ed il finanziamento delle attività di cui al comma 1 sono definiti dall'Ufficio di garanzia per la musica, secondo i criteri definiti all'articolo 19.


Art. 12.

(Partecipazione dello Stato alle attività
delle regioni).

        1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività delle regioni finalizzate a:

            a) costruzione, adeguamento e restauro di strutture variamente dimensionate per la realizzazione di eventi musicali, con particolare riguardo alla costruzione di strutture all'aperto multifunzionali, quali lirica, balletto e concerti di tutti i generi musicali, soprattutto nelle località a vocazione turistica;

            b) creazione di circuiti musicali, di teatro musicale e di balletto, sia regionali che interregionali;

            c) distribuzione sul territorio delle attività musicali;

            d) creazione di orchestre sinfoniche con carattere di stabilità;

            e) attività di avviamento professionale;

            f) attivazione di iniziative atte a facilitare ed incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli spettacoli che in essa hanno luogo;

            g) promozione delle tradizioni musicali locali;
            h) creazione di progetti finalizzati alla promozione ed alla formazione dello spettatore;

            i) creazione di progetti per la catalogazione e la conservazione del patrimonio musicale;

            l) creazione di osservatori per la raccolta di dati statistici e per le attività di monitoraggio sul territorio.

        2. Lo Stato, attraverso l'Ufficio di garanzia per la musica, mediante accordi di programma di durata massima triennale, definisce con le regioni gli obiettivi, le priorità e le risorse da destinare alle attività delle singole regioni di cui al comma 1. Le quote di partecipazione dello Stato alle attività delle regioni sono, comunque, proporzionali alle somme previste per le stesse finalità nei bilanci regionali.


Art. 13.

(Festival degli eponimi).

        1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, promuove la realizzazione di festival intitolati ai grandi musicisti italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare, finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione delle loro opere ed istituiti nei comuni o nelle province di origine degli stessi.
        2. L'Ufficio di garanzia per la musica valuta le proposte dei soggetti interessati al fine di realizzare iniziative a carattere stabile, e, in collaborazione con le regioni, ne finanzia le attività, per i primi tre anni, mediante il fondo di cui all'articolo 20. A decorrere dal quarto anno, e ottenuto il riconoscimento del prioritario interesse nazionale di cui all'articolo 9, i festival degli eponimi possono usufruire dei finanziamenti del FUS secondo le norme della presente legge.
        3. Lo Stato dispone una emissione filatelica dedicata al musicista eponimo in occasione della istituzione di ciascun festival.

Capo III

UFFICIO DI GARANZIA PER LA MUSICA


Art. 14.

(Compiti dell'Ufficio di garanzia
per la musica).

        1. L'Ufficio di garanzia per la musica:

            a) conferisce o revoca il titolo per l'accesso al FUS ai soggetti operanti nel settore musicale;

            b) coordina i programmi di attività degli enti ai fini di un più razionale utilizzo delle risorse e di una più ampia offerta artistica;

            c) definisce la ripartizione della quota del FUS destinata alle diverse attività musicali, nel rispetto dei criteri indicati dalla presente legge;

            d) definisce le risorse da destinare alla partecipazione dello Stato alle attività delle singole regioni;

            e) gestisce il fondo di cui all'articolo 20.


Art. 15.

(Criteri di ripartizione delle risorse
per le fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. L'Ufficio di garanzia per la musica effettua la valutazione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche sulla base del rispetto dei criteri indicati dal presente comma, valutando la documentazione fornita annualmente dalle stesse fondazioni. Le fondazioni sinfoniche sono escluse dalla valutazione dei criteri di cui alle lettere b), c) e f). Ai fini della valutazione sono stabiliti i seguenti criteri:

            a) progettualità pluriennale;

            b) rilevante attività di scambio e di coordinamento con le altre realtà di interesse nazionale nonché di coordinamento delle proprie attività con i settori della diffusione radiofonica, televisiva, dell'industria fonografica ed audiovisiva;

            c) rappresentazione annuale di almeno quindici importanti produzioni operistiche delle quali almeno quattro di balletto per le fondazioni che hanno il corpo di ballo, e due per le fondazioni che non hanno il corpo di ballo. Almeno metà dei balletti deve essere di repertorio;

            d) presenza di pubblico pagante per una media di almeno il 70 per cento dei posti disponibili;

            e) capacità di ristrutturazione interna finalizzata ad un uso più razionale ed economico delle risorse umane;

            f) riutilizzo di allestimenti con particolare riguardo per quelli storici o d'autore;

            g) attivazione di iniziative atte a facilitare ed incrementare l'accesso dei cittadini della regione e delle regioni confinanti agli spettacoli in sede e di iniziative finalizzate alla formazione del pubblico;

            h) presenza annuale della produzione musicale contemporanea in lingua italiana espressamente commissionata, o, per le fondazioni sinfoniche, di autore italiano, distribuita in diversi programmi di concerto;

            i) concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

            l) presenza annuale di interpreti comunitari per una percentuale non inferiore al 70 per cento del totale degli artisti impiegati, con una presenza di artisti di nazionalità italiana non inferiore al 50 per cento del totale degli artisti impiegati;

            m) aver consentito annualmente il debutto, nel proprio ente, di artisti italiani o comunitari per una quota non inferiore al 10 per cento del totale degli artisti impiegati;

            n) realizzazione di attività in trasferta estera con cadenza almeno triennale.
        2. In caso di mancato o insufficiente rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica opera una riduzione del contributo del FUS per il triennio successivo in proporzione alla qualità ed alla quantità dei criteri non rispettati. In caso di gravi inadempienze può essere revocata la qualifica di fondazione lirico-sinfonica.
        3. In caso di ottimale rispetto dei criteri cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, può aumentare l'entità del contributo.
        4. Nel caso in cui una fondazione lirico-sinfonica, con i soli contributi privati, raggiunga nel triennio una somma totale pari o superiore al 60 per cento del contributo erogato annualmente dallo Stato, l'Ufficio di garanzia per la musica, compatibilmente con la disponibilità di risorse, opera un aumento del contributo del FUS per quella fondazione, pari al 10 per cento del contributo statale, a decorrere dal triennio successivo a quello in cui si è ottenuto tale risultato.


Art. 16.

(Criteri di ripartizione delle risorse
per i teatri di tradizione).

        1. L'Ufficio di garanzia per la musica ai fini dell'assegnazione delle risorse e del riconoscimento della qualifica, effettua la valutazione dell'attività dei teatri di tradizione in relazione al rispetto dei seguenti criteri, sulla base di una dettagliata documentazione inviata annualmente da ciascuno dei soggetti di cui al presente articolo:

            a) disponibilità di un immobile teatrale;

            b) progettualità pluriennale;

            c) congrua presenza di altri contributi pubblici o privati oltre a quello statale;

            d) rilevante attività di scambio con altri teatri nazionali e di coordinamento delle proprie attività con i settori della diffusione radiofonica, televisiva, dell'industria fonografica ed audiovisiva;

            e) rappresentazione di almeno quattro produzioni operistiche, delle quali almeno una di balletto; è titolo preferenziale la collaborazione con i corpi di ballo delle fondazioni di cui all'articolo 15;

            f) presenza di pubblico pagante per una media di almeno il 70 per cento dei posti disponibili;

            g) attivazione di iniziative atte a facilitare ed incrementare l'accesso dei cittadini agli spettacoli in sede e di iniziative finalizzate alla formazione del pubblico;

            h) presenza almeno ogni due anni di un'opera lirica nuova, in lingua italiana espressamente commissionata;

            i) concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

            l) presenza annuale di interpreti comunitari per una percentuale inferiore all'80 per cento del totale degli artisti impiegati, con una presenza di artisti di nazionalità italiana non inferiore al 60 per cento del totale degli artisti impiegati;

            m) aver consentito annualmente il debutto, nella propria struttura, di giovani artisti italiani o comunitari per una quota non inferiore al 20 per cento del totale degli artisti impiegati.

        2. In caso di mancato o insufficiente rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica opera una riduzione proporzionale del contributo del FUS per il triennio successivo. In caso di gravi inadempienze può essere revocata la qualifica di teatro di tradizione.
        3. In caso di ottimale rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, può aumentare l'entità del contributo.
        4. Nel caso in cui ciascuno dei soggetti di cui al presente articolo raggiunga nel triennio, con i soli contributi privati, una somma totale pari al contributo statale ottenuto nel medesimo triennio, l'Ufficio di garanzia per la musica opera un aumento del contributo del FUS, per il triennio successivo a quello in cui si è ottenuto tale risultato, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, pari al 30 per cento del contributo statale.


Art. 17.

(Criteri di ripartizione delle risorse
per le ICO).

        1. L'Ufficio di garanzia per la musica ai fini dell'assegnazione delle risorse e del riconoscimento della qualifica, sulla base di una dettagliata documentazione inviata annualmente da ciascuno dei soggetti di cui al presente articolo, effettua la valutazione dell'attività delle ICO in relazione al rispetto dei seguenti criteri:

            a) congrua presenza di altri contributi pubblici o privati oltre a quello statale;

            b) attività annuale che si articoli per non meno di 150 giorni complessivi;

            c) presenza di pubblico pagante per una media di almeno il 70 per cento dei posti disponibili;

            d) attivazione di iniziative atte a facilitare ed incrementare l'accesso dei cittadini della provincia e delle province confinanti agli spettacoli in sede ed iniziative finalizzate alla formazione del pubblico;

            e) presenza annuale nella stagione concertistica di almeno quattro nuove composizioni di autore italiano espressamente commissionate ed eseguite in diversi concerti;

            f) presenza annuale di solisti o direttori comunitari per una percentuale non inferiore all'80 per cento del totale dei solisti o direttori impiegati, con una presenza di artisti di nazionalità italiana non inferiore al 60 per cento del totale degli artisti impiegati;

            g) coordinamento delle proprie attività con i settori della diffusione radiofonica, televisiva, dell'industria fonografica ed audiovisiva;

            h) aver consentito il debutto, nella propria struttura, di giovani solisti e direttori italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea per una quota non inferiore al 20 per cento degli artisti impiegati annualmente.

        2. In caso di mancato o insufficiente rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica opera una riduzione proporzionale del contributo del FUS per il triennio successivo. In caso di gravi inadempienze può essere revocata la qualifica di ICO.
        3. In caso di ottimale rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, può aumentare l'entità del contributo.
        4. Nel caso in cui ciascuno dei soggetti di cui al presente articolo raggiunga nel triennio, con i soli contributi privati, una somma totale pari al contributo statale ottenuto nel medesimo triennio, l'Ufficio di garanzia per la musica opera un aumento del contributo del FUS, per il triennio successivo a quello in cui si è ottenuto tale risultato, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, pari al 30 per cento del contributo statale.


Art. 18.

(Criteri di ripartizione delle risorse
per l'attività delle associazioni musicali).

        1. L'Ufficio di garanzia per la musica effettua la valutazione delle proposte di attività dei soggetti di cui all'articolo 10 ai fini della ripartizione delle risorse, sulla base dei seguenti criteri:

            a) qualità e continuità dell'attività;
            b) presenza di altri contributi, pubblici o privati, oltre a quelli statali e dell'Unione europea;

            c) valorizzazione di artisti italiani o comunitari;

            d) produzione di nuove opere liriche in lingua italiana;

            e) attività di coproduzione e scambio con altri organismi, ove possibile;

            f) valorizzazione, ai fini della realizzazione di manifestazioni musicali, di luoghi storici o di siti archeologici con particolare riferimento a teatri e ad anfiteatri antichi;

            g) iniziative internazionali finalizzate alla diffusione della cultura musicale italiana, segnatamente per le comunità nazionali residenti all'estero;

            h) attività di avviamento professionale per i giovani artisti e tecnici italiani;

            i) organizzazione di corsi e concorsi finalizzati all'effettivo debutto dei vincitori;

            l) realizzazione di festival;

            m) attività di bande musicali e di cori amatoriali.

        2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, hanno titolo di precedenza le iniziative proposte dai conservatori di musica e dalle accademie di danza.


Art. 19.

(Criteri di ripartizione per le attività inerenti la
musica leggera, la musica popolare e la musica per le
immagini).

        1. L'Ufficio di garanzia per la musica effettua, ai fini della ripartizione delle risorse e della definizione degli interventi di sostegno, la valutazione delle proposte di attività dei soggetti operanti nell'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 11, sulla base dei seguenti criteri:

            a) qualità e continuità dell'attività;
            b) progettualità pluriennale;

            c) presenza di altri contributi pubblici o privati, oltre a quelli statali e dell'Unione europea;

            d) organizzazione di corsi e concorsi finalizzati all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

            e) avviamento professionale per artisti, tecnici e operatori del settore;

            f) promozione dell'opera prima di giovani interpreti;

            g) iniziative internazionali finalizzate alla diffusione ed alla conoscenza della musica italiana;

            h) realizzazione di festival musicali;

            i) creazione e promozione di orchestre giovanili.


Art. 20.

(Fondo per il sostegno
delle attività musicali).

        1. E' istituito un fondo denominato "fondo per il sostegno delle attività musicali".
        2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere:

            a) la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

            b) l'incremento della presenza di organici orchestrali sinfonici italiani nel panorama fonografico internazionale;

            c) l'erogazione di contributi alle scuole, finalizzati all'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale;

            d) il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 19;

            e) il finanziamento delle attività dei festival degli eponimi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13;

            f) le iniziative di gruppi indipendenti italiani, finalizzate alla organizzazione della esclusiva distribuzione di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori ed interpreti italiani;

            g) una quota dell'onere per gli interessi derivanti dal debito contratto per finanziare iniziative musicali di particolare rilievo, che valorizzino il prodotto italiano;

            h) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti fonografici italiani al fine di poter stilare una classifica settimanale riservata alla sola musica italiana.


Art. 21.

(Fonti di finanziamento del fondo
per il sostegno delle attività musicali).

        1. Il fondo di cui all'articolo 20 è costituito da:

            a) la somma derivante dalla riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, al netto dell'aggio destinato al soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e della liquidazione di tale imposta;

            b) la somma totale dei fondi non ripartibili incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

            c) l'1 per cento del totale delle somme incassate dalla SIAE per la riscossione del diritto d'autore;

            d) una percentuale pari al 10 per cento dei proventi incassati dal soggetto incaricato per la riscossione, accertamento e ripartizione dei diritti di cui all'articolo 32;

            e) lo 0,5 per cento delle provvigioni riscosse dagli agenti di spettacolo di cui al capo V;

            f) i proventi derivanti dalla vendita delle emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 13, detratte le spese per l'organizzazione e la vendita;

            g) le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge;
            h) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria di cui al comma 3, detratte le spese per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria medesima;

            i) i proventi di cui al comma 2.

        2. Per la pubblica rappresentazione od esecuzione o diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale compenso è corrisposto dall'utilizzatore alla SIAE, con le modalità, nelle misure ed alle condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE stessa, la quale provvede a riversarlo al fondo di cui all'articolo 20, al netto di una provvigione pari a quella determinata dalla SIAE per la riscossione e la ripartizione dei diritti d'autore.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una lotteria nazionale della musica italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.


Capo IV

NORME DI PROMOZIONE E TUTELA. MODIFICHE NORMATIVE.


Art. 22.

(Incentivi economici).

        1. Per tutte le attività musicali di cui al capo II sono previsti i seguenti incentivi economici:

            a) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al medesimo capo II;

            b) applicazione del tax shelter in una misura non superiore al 10 per cento degli utili, di aziende o industrie di settore merceologico diverso da quello musicale. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce i tempi degli interventi, eventuali limitazioni per aziende con bilancio consolidato di gruppo, certificazioni da annettere ai bilanci delle società erogatrici e beneficiarie. La durata degli interventi non può essere inferiore a tre anni.


Art. 23.

(Riduzione dell'aliquota IVA).

        1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul materiale di diffusione fonografica è ridotta al 10 per cento.
        2. E' altresì ridotta al 15 per cento l'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali.


Art. 24.

(Detrazioni fiscali e tributarie).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori dello spettacolo, nonché agli agenti ed ai produttori di cui all'articolo 33, è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA per viaggi aerei, ferroviari, navali, automobilistici, per ristoranti e hotel, nonché per tutte le spese riconducibili all'attività professionale.


Art. 25.

(Promozione radiotelevisiva della musica operistica,
concertistica e del balletto classico).

        1. Sulla base del calcolo dei tempi di trasmissione che le singole emittenti radiotelevisive dedicano, tra le ore 10.00 e le ore 23.00, alla diffusione di musica operistica, concertistica e del balletto classico, è consentita l'elevazione dell'affollamento pubblicitario settimanale o giornaliero per una quota pari alle percentuali di affollamento settimanale o giornaliero calcolate sui tempi stessi di trasmissione di musica operistica, concertistica e del balletto classico.


Art. 26.

(Promozione radiotelevisiva e tutela della musica leggera
e popolare italiana).

        1. E' fatto obbligo a tutte le emittenti radiofoniche pubbliche e private nella programmazione musicale radiofonica quotidiana, di trasmettere una percentuale di musica prodotta nei Paesi membri dell'Unione europea non inferiore all'80 per cento del totale delle emissioni; almeno il 50 per cento del totale delle emissioni deve essere destinato a produzioni musicali in lingua italiana create da autori ed artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
        2. Almeno il 20 per cento della musica italiana di cui al comma 1, che deve intendersi equamente distribuita nella programmazione musicale trasmessa fra le ore 7.30 e le ore 23.00, deve essere riservata a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti. A tali nuove produzioni viene assicurata una rotazione di messa in onda per almeno tre volte al giorno, in fasce orarie differenziate.
        3. E' fatto obbligo nella programmazione musicale televisiva di inserire una congrua percentuale di musica italiana ed una adeguata presenza di giovani interpreti della canzone italiana.
        4. La gradualità nell'irrogazione della sanzione e le modalità di controllo sull'eventuale inosservanza delle norme di cui al presente articolo, sono definite dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta a fornire alla SIAE, su specifica richiesta, i dati relativi al rispetto delle quote di diffusione previste dal presente articolo.


Art. 27.

(Modifiche all'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

        1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "6-bis. Le prestazioni musicali di cui alla tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di comitati spontanei locali costituiti in occasione di feste patronali, da parte di soggetti in regime ordinario di imposta, sono considerate non imponibili e sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al quinto comma dell'articolo 3, senza osservanza delle relative disposizioni e limitazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di artisti".


Art. 28.

(Modifica dell'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n.
633).

        1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore dell'opera musicale registrata di suoni e di voci, di seguito denominata "fonogramma", ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente capo, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, tale fonogramma e di distribuirlo.
            2. Il produttore del fonogramma ha, altresì, il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché autorizzare il noleggio ed il prestito del fonogramma. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma del fonogramma".

Art. 29.

(Modifica dell'articolo 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

        1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 73 - 1. Il produttore del fonogramma, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del fonogramma, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
            2. Ogni forma di utilizzazione del fonogramma elencata al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal produttore del fonogramma. L'autorizzazione deve indicate la misura del compenso e le modalità necessarie all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di corresponsione del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate mediante accordi generali e periodici tra le parti interessate o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
            3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è punita con la multa da 1.549 euro a 15.494 euro, oltre l'eventuale interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.
            4. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
            5. Gli accordi generali e periodici stipulati fra associazioni o enti ai sensi del comma 2 continuano ad avere vigore anche dopo la loro scadenza, fino a che non siano stati stipulati nuovi accordi".


Art. 30.

(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633).

        1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 73-ter - 1. Nell'ambito delle garanzie di protezione previste dalla presente legge, al produttore del fonogramma, come definito all'articolo 78, compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi per utilizzazioni economiche riservata allo stesso ai sensi degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è nulla ed inefficace".


Art. 31.

(Modifica dell'articolo 78 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

        1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "Art. 78 - 1. Si intende per produttore del fonogramma, il soggetto che sotto gli aspetti creativo ed economico prende l'iniziativa ed assume la responsabilità della prima fissazione di suoni o di voci che provengono da una interpretazione o esecuzione o da altri suoni o rappresentazione di suoni. Il produttore è proprietario esclusivo della matrice originale o di qualsiasi sistema di natura analogica o digitale atto a contenere suoni e voci.
            2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale".


Art. 32.

(Copia privata).

        1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, gli autori ed i produttori di fonogrammi nonché i produttori originari di opere audiovisive hanno diritto di esigere un compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di opere audiovisive, come determinati dal comma 2.
            2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nelle seguenti misure:

            a) supporti audio analogici vergini: 0,30 euro per ogni ora di registrazione;

            b) supporti video analogici vergini: 0,40 euro per ciascuna ora di registrazione;

            c) supporti digitali audio e video vergini: 0,60 euro per mega-byte; 0,30 euro per mega-byte;

            d) memorie mobili: 0,75 euro per 32 mega-byte;

            e) apparecchi di registrazione, audio, video e informatici: 3 per cento sul prezzo al rivenditore.

        2-bis. La tabella merceologica di cui al comma 2 e i relativi compensi restano in vigore per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Successivamente a tale scadenza i compensi sono variati secondo l'indice ISTAT.
        2-ter. Uno speciale comitato di sette membri, pariteticamente composto da tre rappresentanti dei titolari dei diritti ed, in particolare, da un rappresentante degli autori designato dalla SIAE, da un rappresentante dei produttori di fonogrammi designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante dei produttori di opere audiovisive designato dalle associazioni maggiormente rappresentative e da tre rappresentanti dei soggetti tenuti al pagamento del compenso, oltre al presidente nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali, può essere convocato su iniziativa delle parti allo scopo di individuare nuovi supporti e stabilire diversi compensi.
        2-quater. La mancata corresponsione del compenso è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro, oltre l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi".


Art. 33.

(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

        1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali di:

            a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività consiste nella consulenza, organizzazione, assistenza e tutela delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito denominato "agente";

            b) produttore e organizzatore di manifestazioni musicali, teatrali e di balletto, di seguito denominato "produttore".

        2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono incompatibili ed in nessun caso le due funzioni possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
        3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro, diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
        4. Per l'esercizio della professione di agente o di produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di idoneità effettuato secondo i criteri definiti dalla commissione di cui al comma 5.
        5. E' istituita, con sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione deputata alla tenuta del registro di cui al comma 3, alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, alla vigilanza sull'attività degli iscritti secondo i princìpi dello specifico codice deontologico espressamente predisposto, nonché alla definizione e quantificazione dei compensi spettanti agli agenti. La commissione, la cui attività è disciplinata da un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è composta da:

            a) un magistrato, con funzioni di presidente;

            b) due rappresentanti degli agenti, uno per categoria, eletti tra gli iscritti al registro;

            c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

            d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            e) due musicisti di chiara fama, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, operanti in diversi settori dell'attività musicale.

        6. E' interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma 3 di chi abbia carichi pendenti o abbia riportato condanne penali o abbia commesso illeciti disciplinari.
        7. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, anche a livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.
        8. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisce la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le modalità di recesso anticipato.
        9. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per chiamata diretta del singolo per coloro che non hanno designato un rappresentante o non hanno definito contratti di esclusiva.
        10. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, chi è già in possesso dei requisiti richiesti può automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3. Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
        11. L'esercizio abusivo della professione di agente o di produttore è punito con un'ammenda da 2.582 euro a 25.823 euro.


Capo V

RIORDINO DELLE FONDAZIONI
LIRICO-SINFONICHE


Art. 34.

(Statuto e organi).

        1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito denominate "fondazioni", sono disciplinate dallo statuto che, nel rispetto della presente legge, deve prevedere, oltre allo scopo della fondazione, la composizione, le competenze, i poteri dei suoi organi, i soggetti che ad essa concorrono ed i criteri in base ai quali altri soggetti possono intervenire.
        2. Organi delle fondazioni sono:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il collegio dei revisori dei conti;

            d) l'assemblea dei soci.
        3. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia autonomia di decisione ed i loro componenti, che devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità, non rappresentano chi li ha nominati né ad essi rispondono.


Art. 35.

(Presidente).

        1. Presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede; la sua nomina è indipendente da quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
        2. Il presidente è il legale rappresentante della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che gli atti da esso deliberati abbiano esecuzione.
        3. La fondazione dell'Accademia di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia medesima, che svolge anche le funzioni di direttore generale e di direttore artistico.
        4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.


Art. 36.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione delle fondazioni è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dagli eventuali consiglieri nominati dai privati, ai sensi dell'articolo 3. Dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.
        2. Oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione:

            a) un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

            b) un membro nominato dal presidente della regione in cui ha sede la fondazione;
            c) un membro nominato dal presidente della provincia in cui ha sede la fondazione, scelto tra musicisti professionisti con specifica competenza nel settore lirico o sinfonico;

            d) il direttore del conservatorio di musica della città in cui ha sede la fondazione.

        3. I soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino un apporto annuo per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione, non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o cumulativamente, un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Essi assumono la qualifica di soci fondatori.
        4. Il numero dei consiglieri nominato dai soci fondatori di cui al comma 3 non può superare il numero di quattro.
        5. Il consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa Cecilia è composto da nove membri, di seguito indicati:

            a) il presidente, che è il presidente dell'Accademia stessa;

            b) un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

            c) un membro nominato dal presidente della regione in cui ha sede la fondazione;

            d) un membro nominato dal presidente della provincia in cui ha sede la fondazione;

            e) il sindaco di Roma o un suo rappresentante;

            f) il direttore del conservatorio di musica di Santa Cecilia;

            g) tre rappresentanti indicati dal corpo accademico.

        6. Il consiglio di amministrazione:

            a) approva il bilancio di esercizio;

            b) approva il programma di attività;
            c) nomina e revoca il direttore generale;

            d) nomina e revoca il direttore artistico;

            e) approva lo statuto e le sue modifiche;

            f) definisce gli obiettivi di gestione economica e finanziaria;

            g) nomina, su indicazione del direttore artistico, un eventuale direttore principale o musicale individuato tra i direttori d'orchestra di maggiore prestigio;

            h) nomina e revoca i dirigenti della fondazione, su proposta del direttore generale;

            i) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito ad altro organo dalla legge o dallo statuto.

        7. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano il direttore generale ed il direttore artistico senza diritto di voto.
        8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.


Art. 37.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e ne riferisce trimestralmente al Ministero per i beni e le attività culturali. Esso è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Un membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli altri due membri sono proposti dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
        2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
        3. Il rappresentante nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze è presidente del collegio dei revisori dei conti.
        4. I revisori dei conti durano in carica per quattro anni e decadono in caso di cessazione del consiglio di amministrazione. I revisori possono essere rimossi dall'incarico, per giusta causa, da chi li ha nominati.


Art. 38.

(Soci ed assemblea dei soci).

        1. Sono definiti soci necessari e concorrono alla formazione del patrimonio della fondazione:

            a) il Ministero per i beni e le attività culturali;

            b) la regione in cui ha sede la fondazione;

            c) la provincia in cui ha sede la fondazione;

            d) il comune in cui ha sede la fondazione.

        2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è rappresentato, nell'assemblea dei soci, dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
        3. Il consiglio di amministrazione conferisce la qualifica di socio benemerito a soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 258.228 euro per ciascun anno, finalizzata allo svolgimento dell'attività della fondazione ovvero per la realizzazione di singoli progetti o iniziative, secondo termini e modalità concordati di volta in volta.
        4. I soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma di denaro di importo non inferiore a 10.329 euro annui, sono definiti soci sostenitori.
        5. L'assemblea è costituita da tutti i soci; ad essa partecipano i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.
        6. Il ruolo e le prerogative dell'assemblea dei soci sono definiti dallo statuto.


Art. 39.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, decade dall'incarico unitamente a chi lo ha nominato e può essere riconfermato.
        2. Il direttore generale:

            a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

            b) dirige e coordina le attività della fondazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei programmi approvati;

            c) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'articolo 36, comma 7;

            d) invia annualmente all'Ufficio di garanzia per la musica una dettagliata relazione sulle attività della fondazione, predisposta in collaborazione con il direttore artistico;

            e) propone al consiglio di amministrazione la nomina o la revoca dei dirigenti della fondazione.

        3. L'incarico di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.


Art. 40.

(Direttore artistico).

        1. Il direttore artistico è individuato tra i direttori d'orchestra o tra i compositori di maggiore prestigio e di comprovata competenza teatrale. Decade dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Può essere revocato dal consiglio di amministrazione con una deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri.
        2. Il direttore artistico:

            a) predispone i programmi di attività artistica da sottoporre al consiglio di amministrazione;

            b) è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione del prodotto;

            c) indica al consiglio di amministrazione un eventuale direttore principale o musicale;

            d) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'articolo 36, comma 7;

            e) coadiuva il direttore generale nella stesura della relazione destinata all'Ufficio di garanzia per la musica.

        3. L'incarico di direttore artistico è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.


Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE.
ABROGAZIONI


Art. 41.

(Pensione di vecchiaia per i danzatori).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, già iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.


Art. 42.

(Lavoro a tempo determinato).

        1. Al personale artistico e tecnico dei soggetti operanti nel campo delle attività musicali di cui alla presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.


Art. 43.

(Musica dal vivo).

        1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti. E' vietato l'utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata.
        2. Il responsabile del gruppo musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che attesti che il gruppo musicale si esibirà suonando dal vivo.
        3. Il gestore del locale o gli organizzatori della manifestazione possono beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti solo se in possesso della dichiarazione di cui al comma 2.
        4. Agli ispettori della SIAE o agli organi di polizia è consentito effettuare verifiche a campione sui supporti o sulle apparecchiature eventualmente adoperati dai musicisti, al fine di accertare che la manifestazione musicale rientri effettivamente nella fattispecie di cui al comma 1.
        5. In caso di mendace dichiarazione rilasciati ai sensi del comma 2 si applica, a carico dei responsabili, una sanzione da 1.033 euro a 10.329 euro, fatti salvi l'eventuale denuncia per frode commerciale o eventuali ulteriori responsabilità di ordine penale.


Art. 44.

(Norme transitorie).

        1. Per il primo triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che godono del riconoscimento di ente di prioritario interesse nazionale, mantengono tale qualifica.


Art. 45.

(Abrogazioni).

        1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, sono abrogati a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Sono abrogati:

            a) il titolo II ed il titolo III, ad esclusione dell'articolo 40, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

            b) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

            c) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.



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