PROPOSTA DI LEGGE ON. NAPOLI
Norme per il riordino del settore degli studi musicali (A.C. 1481)
In discussione al Parlamento
Art. 1.
(Attivazione di corsi ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2002-2003 sono attivati corsi ad indirizzo coreutico nella scuola media e ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria superiore, con particolare riguardo ai Licei artistici ed agli Istituti d’Arte al fine di favorire la formazione artistica in raccordo con quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. I corsi di studi musicali svolti da Istituti musicali mantenuti da pubbliche Amministrazioni e da Enti dotati di personalità giuridica possono, a richiesta e subordinatamente all’accertamento dei requisiti di cui al R.D, 15/5/30 n. 1170, essere pareggiati ai Conservatori di musica limitatamente ai periodi inferiori di studi. Al termine di detti corsi inferiori e rilasciato un relativo attestato di compimento che congiuntamente al diploma secondario superiore, consentirà l’accesso agli studi di livello superiore presso i conservatori di musica trasformati in Istituti superiori di studi musicali ai sensi della L. 508/99.
3. Il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto da adottare secondo le modalità previste dall’art, 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce le discipline d’insegnamento, i programmi, gli orari, le prove d’esame e l’articolazione delle cattedre nonché, per i corsi ad indirizzo musicale, le tipologie di strumenti musicali insegnati. Provvede altresì all’istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale e di una specifica classe di concorso per l’insegnamento coreutico.
4. I corsi di cui al comma 1 e quelli ad indirizzo musicale nella scuola media già ricondotti a ordinamento a norma dell’Art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono attivati tenuto conto in via prioritaria dell’offerta formativa di livello superiore in modo da assicurare una adeguata distribuzione sul territorio.
5. L’Istituzione dei corsi di cui al comma 1 assorbe le analoghe iniziative in atto, funzionanti in via sperimentale negli istituti di istruzione secondaria e nei Conservatori di musica, le operazioni di dimensionamento relative agli Istituti d’Arte e dei Licei Artistici devono essere effettuate orizzontalmente con altri Istituti d’Arte e Licei Artistici con relativa specifica dirigenza, in analogia a quanto previsto per altri Istituti specialistici.
Art. 2.
(Personale docente)
1. Per l’insegnamento di strumento e discipline musicali nei corsi ad indirizzo musicale di cui all’art. 1 si provvede con personale in possesso del corrispondente diploma di Conservatorio nonché di specifici titoli artistici culturali e professionali da definire con apposito decreto del Ministro dell’ istruzione dell’università e della ricerca. Analogamente si provvede per i corsi ad indirizzo coreutico con personale fornito di diploma conseguito presso l’Accademia nazionale di danza nonché di specifici titoli artistici, culturali e professionali.
2. L’accesso ai ruoli del personale docente di cui al Comma 1 è disciplinato secondo le modalità stabilite dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive integrazioni.
3. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo alla copertura dei posti relativi alle nuove classi di concorso di cui all’art. 1 le seguenti categorie di personale, in ordine prioritario:
a) I docenti che sono inseriti nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento nel Conservatori di Musica e rispettivamente, nell’Accademia nazionale di danza, sempre che non risultino tra i vincitori;
b) I docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio di effettivo insegnamento nei conservatori di musica e, rispettivamente nell’Accademia nazionale di danza alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 e che superino una sessione riservata di idoneità ai sensi dell’ art. 3 L. 124/99;
c) I docenti di strumento musicale di ruolo nei soppressi Istituti magistrali, sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al Comma 1, entrano di diritto nella seconda fascia della graduatoria permanente della classe di concorso A077- strumento musicale nella scuola Media;
d) Docenti supplenti di strumento musicale nei soppressi Istituti magistrali, che abbiano prestato almeno 360 giorni dì servizio, sono ammessi alle sessioni riservate di esame per l’accesso alla graduatoria permanete della classe di concorso A077- di strumento musicale nella scuola media.
4. Ai fini di cui al Comma 3 sono predisposte graduatorie provinciali nelle quali sono inseriti a domanda i docenti aventi titolo, secondo modalità da definire con regolamento dei Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Una quota non superiore al venti per cento dei posti da coprire con il personale docente di cui al Comma 3 è accantonata a favore di eventuali passaggi di docenti di ruolo nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, in possesso dei requisiti di cui al Comma 1.
Art. 3.
(Norme finanziarie)
1. All’onere derivante dall’Art 1. valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere
dall’anno 2002-2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2002, ha lo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione.
Roma, 1 agosto 2001