Schema di
Decreto del Presidente della Repubblica
"Regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati in istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508".
TESTO MINISTERIALE MURST con il concerto del MPI
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
1. Il presente regolamento determina le modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, lettera c), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per "istituzioni", i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati e, distintamente, l'Accademia nazionale di danza;
c) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
d) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.
TITOLO I
CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI
Articolo 2
(Trasformazione dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati)
1. I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, ove trasformati in Istituti superiori di studi musicali, hanno per fine l'alta formazione e specializzazione musicale, nonché lo svolgimento della ricerca nel settore musicale con le correlate attività di produzione.
2. Ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, le istituzioni articolano la loro organizzazione didattica e di ricerca in specifiche aree disciplinari e formative, determinate secondo criteri di affinità scientifico-disciplinare, di complementarità delle tecniche e delle strumentazioni e di omogeneità degli obiettivi formativi.
3. Le aree disciplinari e formative sono strutture di promozione, coordinamento e gestione delle attività didattiche, nonché della ricerca e delle correlate attività di produzione. A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione.
4. In prima applicazione, ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, sono individuate le seguenti aree disciplinari e formative:
I contenuti e le attività didattiche e di ricerca afferenti alle predette aree disciplinari e formative sono stabiliti, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni, in relazione alle potenzialità e alle vocazioni culturali e formative specifiche di ciascuna istituzione.
5. I corsi di alta formazione musicale si articolano, per ciascuna area disciplinare e formativa, su due livelli:
I corsi appartenenti alla stessa area disciplinare e formativa e al medesimo livello possono essere articolati in indirizzi.
6. Ai corsi del primo livello si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore, o diploma del ciclo scolastico secondario, o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso. Nei limiti fissati dai regolamenti didattici di ciascuna istituzione, possono essere ammessi ai corsi del primo livello dell'area strumentale studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
7. I corsi del primo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione musicale di grado superiore, caratterizzata da un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici e di competenze culturali e professionali nell'intero campo della teoria musicale, nonché dall'acquisizione di elevate capacità strumentali specifiche.
8. I corsi del secondo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una compiuta formazione culturale e professionale di grado specialistico in settori, tecniche e strumenti musicali specifici.
9. Appositi corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico ovvero del diploma accademico specialistico, organizzati anche in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione musicale, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente.
10. Le istituzioni determinano, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per ciascun corso del primo e del secondo livello, di perfezionamento e di specializzazione, nonché le modalità per la relativa verifica.
11. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni attivano sperimentalmente i corsi di alta formazione previsti dal presente articolo, suddivisi nelle aree disciplinari e formative di cui al comma 4, includendo nel programma degli studi gli insegnamenti obbligatori e le attività formative fondamentali di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Articolo 3
(Programmazione dell'offerta formativa)
1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettere d) e g), della legge, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove apposite intese, su scala regionale o interregionale, con le istituzioni, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con gli enti locali, con gli istituti scolastici e le università e con gli organismi pubblici e privati operanti nel settore della formazione musicale, al fine di realizzare, anche in forma sperimentale e con il concorso anche finanziario di tutti gli enti interessati, ogni opportuna iniziativa per la programmazione territoriale dell'offerta formativa, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere c), g) e h), della legge.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni determinano, con il programma degli studi, il numero degli studenti ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
3. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, le istituzioni curano l'utilizzazione di tutti i docenti in servizio per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia.
Articolo 4
(Disposizioni transitorie)
1. Fino al completamento dell'attuazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge ……………., n.. , le istituzioni attivano i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, in conformità all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge.
2. Le istituzioni hanno facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse a ciascuna attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
3. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello studenti privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico, purché in possesso degli altri requisiti indicati dall'articolo 2, comma 6.
4. Le istituzioni potranno attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della loro trasformazione.
TITOLO II
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
Articolo 5
(Trasformazione dell'Accademia nazionale di danza)
1. L'Accademia nazionale di danza ha per fine la formazione nell'arte coreutica , la ricerca nel campo delle discipline coreutiche e lo svolgimento delle correlate attività di produzione.
2. L'Accademia nazionale di danza, ai fini della trasformazione in Istituto superiore di studi coreutici, organizza l'attività didattica e di ricerca in due aree:
Le predette aree sono strutture di promozione, coordinamento e gestione della didattica, della ricerca, delle attività di produzione e dei laboratori. A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione.
3. I corsi di alta formazione coreutica si articolano, per ciascuna area, su due livelli:
a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento del diploma accademico;
b) secondo livello, di durata biennale, per il conseguimento del diploma accademico specialistico;
All'interno delle aree di cui al comma 2, i corsi dello stesso livello possono essere articolati in indirizzi, determinati dal regolamento didattico dell'istituzione.
4. I corsi del primo livello accademico dell'area formazione hanno per obiettivo qualificante di fornire agli allievi una formazione di livello superiore per le professionalità di solisti, docenti e compositori di danza. I corsi del secondo livello accademico della predetta area hanno per obiettivo di fornire agli allievi, per le medesime professionalità, una formazione di grado specialistico, con particolare riferimento all'avviamento coreutico.
5. Per quanto attiene in particolare alla formazione dei docenti, i corsi del primo livello accademico dell'area formazione forniscono la preparazione culturale e professionale necessaria ai fini dell'insegnamento nei primi tre anni della formazione coreutica di base (primo periodo). I corsi del secondo livello accademico della predetta area forniscono agli allievi la preparazione culturale e professionale necessaria ai fini dell'insegnamento nei successivi cinque anni della formazione coreutica secondaria (periodo medio e superiore), finalizzata alle professionalità di danzatori e danzatrici e al conseguimento del relativo diploma.
(N.B. Il presente comma 5 è stato soppresso nella proposta CNAM)
6. In prima applicazione, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h, della legge, sono insegnamenti obbligatori dei corsi del primo livello accademico dell'area formazione, oltre alle discipline specificamente finalizzate all'insegnamento:
(N.B. Il presente comma 6 è stato soppresso nella proposta CNAM)
7. In prima applicazione, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h, della legge, i corsi del secondo livello accademico dell'area formazione sono articolati nei seguenti indirizzi:
a) tecnica accademica;
b) tecnica moderna;
c) repertorio classico;
d) repertorio moderno.
Ciascun indirizzo comprende, oltre alle discipline specificamente finalizzate all'insegnamento, gli insegnamenti e le attività formative qualificanti l'indirizzo, in conformità all'ordinamento didattico definito, con il regolamento didattico, dal comitato didattico-scientifico dell'istituzione, su proposta del Consiglio dei docenti dell’area.
(N.B. Il presente comma 7 è stato soppresso nella proposta CNAM)
8. I corsi del primo livello accademico dell'area produzione hanno per obiettivo di fornire la preparazione culturale e professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di spettacolo coreutico, con particolare riferimento alla professionalità di assistente , nonché di porsi come laboratorio di produzione per tutti gli allievi, anche dei corsi della formazione coreutica di base e secondaria.
9. I corsi del secondo livello accademico dell’area produzione hanno per obiettivo di fornire una formazione culturale e professionale di grado specialistico, con particolare riferimento alle professionalità di direzione di palcoscenico, di regia e regia video, di organizzazione di spettacolo e manager di produzione nel settore coreutico.
10. In prima applicazione, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, l'ordinamento didattico dei corsi del primo e del secondo livello accademico dell'area produzione è determinato, con il regolamento didattico, dal comitato didattico-scientifico dell'istituzione, su proposta del Consiglio dei docenti dell’area. Esso comprende in ogni caso le conoscenze fondamentali delle discipline indicate al comma 6, dalla lettera a) alla lettera f), nonché gli insegnamenti relativi a:
a) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo coreutico;
b) tecniche della multimedialità;
c) teorie e tecniche della comunicazione.
11. Sono ammessi ai corsi del primo livello accademico gli allievi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso gli istituti artistici convenzionati con l'Accademia, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso. Gli allievi provenienti da altre istituzioni, comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, sono ammessi previo accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso, da verificarsi mediante apposite prove culturali e tecnico-pratiche. Nei limiti fissati dal regolamento didattico dell'istituzione possono essere altresì ammessi allievi di spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
12. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso.
13. Appositi corsi di perfezionamento, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico ovvero del diploma accademico specialistico, organizzati in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione coreutica, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente.
14. L'istituzione determina, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per l'accesso a ciascun corso del primo e del secondo livello e ai corsi di perfezionamento, nonché le modalità per la relativa verifica.
Articolo 6
(Programmazione dell'offerta formativa)
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, l'istituzione determina, con il programma degli studi, il numero degli allievi ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
2. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, l'istituzione cura l'utilizzazione di tutti i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 7, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia.
Articolo 7
(Disposizioni transitorie)
1. Fino al completamento dell'attuazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge ………………… , n. …….. , l'Accademia attiva i corsi di istruzione e di formazione coreutica di base (primo periodo) e secondaria (periodo medio e superiore) secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, in conformità all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge.
2. L'istituzione ha facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse ad essa attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
3. Limitatamente al primo quinquennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello gli allievi in possesso del diploma di danzatore, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
4. L'istituzione potrà attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della sua trasformazione.
(N.B. Il presente comma 4 è stato soppresso nella proposta CNAM)
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 8
(Procedure per la trasformazione)
1. La trasformazione di cui all'articolo 1 è determinata, per ciascuna istituzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base del progetto di riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca e delle correlate attività di produzione, in conformità alle norme del presente regolamento, presentato dall'istituzione stessa.
2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, viene acquisito il preventivo parere del CNAM circa la congruità culturale e formativa del progetto di riorganizzazione presentato dalle istituzioni, con riferimento alle norme del presente regolamento, nonché il preventivo parere del Comitato per la valutazione del sistema universitario circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, attrezzature e strumentazioni.
3. Le istituzioni che non intendono trasformarsi e quelle che a seguito dei pareri negativi dei predetti organi non si adeguano, entro i termini eventualmente previsti dallo stesso decreto, ai requisiti minimi loro richiesti, sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni.
(N.B. Il presente comma 3 è stato soppresso nella proposta CNAM)
4. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni adottano sperimentalmente gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento mediante l'approvazione del programma degli studi, da parte del comitato didattico-scientifico, su proposta del Consiglio dei docenti delle singole aree disciplinari e formative. Al predetto fine, l'indicazione del "regolamento didattico" nelle disposizioni del presente regolamento si intende sostituita dall'indicazione del "programma degli studi".
(N.B. Il presente comma 4 è stato soppresso nella proposta CNAM)
5. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli allievi già iscritti alla data di entrata in vigore, anche in via sperimentale, dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli allievi di optare per l'iscrizione a corsi di alta formazione con i nuovi ordinamenti, riconoscendo la parte degli studi utilmente compiuta ai fini dell'opzione stessa.
6. A decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento non sono consentite ulteriori sperimentazioni rispetto agli ordinamenti didattici vigenti. Le sperimentazioni già autorizzate potranno essere portate a compimento ovvero convertite nei nuovi ordinamenti previsti dal presente regolamento.
Articolo 9
(Abrogazione norme)
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni in contrasto con il regolamento stesso e segnatamente: ...........................
Articolo 10
(Norme finali)
1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.