Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (G.U. n. 2 del 4.1.2000)
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati.
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte
drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione
riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le
predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso
riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli
Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di
studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto
previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto
dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta
formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e
musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di
personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del
presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto
dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di
formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di
specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento,
di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e
musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il
comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le
equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente
legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui
all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due
distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale
docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie
nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma1, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima
applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche
derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non
sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di
esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel
secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli
ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle
graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM
e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle
istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di
convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con
altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per
l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti
didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta
formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché
definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito
internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e
infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della
valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del
diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di
attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di
riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di
base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni
iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione
delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su
richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie
di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi
comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle
strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in
particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o
legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente,
per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore
della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al
riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche
seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale
degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel
sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a
ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare
percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica
anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a
ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento
di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da
parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni
di cui all'articolo 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale,
nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa,
Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle
arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per
la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte
di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di
non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le
stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in
caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di
non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente
riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni
vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui
ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e
formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2,
nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso
articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico,
musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza
del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli
studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte
sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN,
la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
Trasferimento interrotto!
plicazione della presente legge e fino alla prima elezione del
CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo
composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti
musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3
si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita
per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al
comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
Art. 4.
(Validità dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai
corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi
quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente
legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali
diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole,
sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il
titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del
diploma di conservatorio e di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne
facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi
della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei
diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).
Art. 5.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa
vigente in materia di edilizia universitaria.
Art. 6.
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le
disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Norma transitoria e finale)
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1
disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi
ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di
completare i corsi iniziati.
Art. 8.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è
realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
Art. 9.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti
all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture
scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e
a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento,
rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono
nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle
istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui
all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4, comma
3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1999
CIAMPI
D' ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lavori preparatori
Approvato dalla VII Commissione della Camera , in sede legislativa, il
5.11.'97 (AC 688 e abb.), modificato dalla VII Commissione del
Senato , in sede deliberante, il 14.7.1999 (AS 2881 e abb.),
nuovamente modificato dalla VII Commissione Camera, in sede
legislativa, il 10.11.99 e approvato definitivamente dalla VII
Commissione Senato, in sede deliberante il 2.12.99.